Statuto Dell’Associazione

“Metacognitive Interpersonal Therapy Society” – “Societa’ Di Terapia Metacognitiva Interpersonale”, in Breve Anche “MITHS”.

 

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una Associazione denominata: Metacognitive Interpersonal Therapy Society (MITHS– “SOCIETA’ DI TERAPIA METACOGNITIVA INTERPERSONALE”, in breve anche “MITHS”. La sede è in Roma.

Art. 2 – OGGETTO

L’Associazione non ha scopo di lucro. Svolge attività di promozione e utilità sociale a carattere scientifico, nel campo della psicoterapia, psichiatria, psicologia e discipline affini.  In tali ambiti promuove le attività che possano portare a un approfondimento degli aspetti clinici, teorici e applicativi della “Terapia Metacognitiva Interpersonale” (TMI) di cui l’Associazione si rende divulgatrice in ambito nazionale ed internazionale.

A tal fine:

– svolge attività didattica, di ricerca, editoriale e informativa attraverso l’istituzione di corsi, la conduzione di studi, la pubblicazione di opere, elaborati, bollettini e rassegne;

– promuove la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento degli operatori che si dedicano agli aspetti teorici, clinici e applicativi della psicoterapia cognitivo-comportamentale, svolgendo, anche attraverso convegni, congressi, conferenze, simposi, a carattere nazionale e internazionale, corsi, pubblicazioni editoriali e attività di formazione anche allo scopo di attuare quanto previsto dai programmi di educazione continua in medicina (attività formativa ECM permanente);

– stabilisce contatti, collaborazioni e scambio di conoscenze con altri organi e istituzioni, pubblici e privati (ad esempio Ministero della Salute, Aziende Sanitarie, Istituti Scientifici, ecc.) partecipando ad ogni iniziativa ritenuta utile al conseguimento dell’oggetto sociale.

– Assegnazione di borse di studio e di ricerca, organizzazione di convegni e congressi, cura di pubblicazioni sull’argomento e diffusione dell’informazione tramite mass media.

– Consulenza scientifica rivolta sia a singole persone che a organizzazioni pubbliche e private che a qualunque titolo la richiedano, anche per la realizzazione di trial di studio e linee guida in collaborazione altre Società Scientifiche o altri Enti pubblici e privati.

Art. 3 – ACQUISIZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

Potranno essere ammesse all’Associazione le persone interessate agli scopi che l’Associazione si prefigge e che agiscono nello specifico campo della psichiatria, della psicoterapia e della psicologia.

L’acquisizione della qualità di associato comporta l’assunzione di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dallo statuto.

Sulla sussistenza dei requisiti per l’ammissione e sulla qualifica del socio delibera il Comitato Direttivo a maggioranza.

I Soci sono distinti in cinque categorie:

1) Soci fondatori: sono tutti coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

2) Soci ordinari: i soggetti che hanno acquisito una competenza in TMI. Tale competenza può essere stata acquisita attraverso a) un corso riconosciuto dalla MITHS; b) un corso di formazione specifico in TMI o b) può essere attestata tramite CV ed esame.

I soggetti che intendano divenire soci dell’Associazione devono presentare al Consiglio Direttivo una domanda di ammissione, nella quale devono dichiarare di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione e attestare le proprie competenze.

L’ammissione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l’iscrizione nel libro dei soci. Il consiglio Direttivo è libero di poter comunque negare l’iscrizione a chiunque anche se in possesso dei titoli richiesti

Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

3) Soci Didatti: sono Soci Didatti i Soci Fondatori e i soci Ordinari che si siano particolarmente distinti per la loro attività scientifica e/o didattica nel perseguimento degli scopi associativi.

Per acquisire la qualifica a Socio Didatta i Soci Ordinari devono presentare domanda al Comitato Scientifico (CS) allegando il Curriculum Vitae e il parere favorevole e motivato della maggioranza dei soci fondatori.

Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

4) Soci onorari: sono tutti coloro cui venga attribuita tale qualifica dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.

Hanno diritto di voto, non sono eleggibili alle cariche sociali.

5) Soci sostenitori: sono coloro che non richiedono o non possiedono i requisiti per diventare Soci ordinari, ma che approvano e sostengono i fini morali, sociali e culturali dell’Associazione

Possono sostenere la MITHS, in qualità di Sostenitori anche quegli enti, istituti o associazioni che ne facciano specifica richiesta al Comitato Direttivo e che, ove ammessi, possano così avvalersi della dizione di “Sostenitore MITHS” per l’annualità nella quale hanno provveduto a fornire un sostegno in linea con i criteri stabiliti dal Comitato Direttivo.

Non hanno diritto di voto, non sono eleggibili alle cariche sociali.

Ogni Socio, ad eccezione dei Soci Onorari, è tenuto a pagare le quote sociali di iscrizione e contribuzione che vengono stabilite dal Comitato Direttivo.

 

Art. 4 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

  1. I Soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, secondo quanto stabilito dall’art.3
  2. I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e possono essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
  3. I Soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  4. I soci sostenitori svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

 

Art.5 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

I soci cessano di appartenere all’Associazione per dimissioni volontarie, decadenza, morosità, radiazione dall’Albo di appartenenza, esclusione. In quest’ultimo caso la decisione dovrà essere deliberata dalla Assemblea Generale a seguito di proposta motivata presentata dal Comitato Direttivo.

Art. 6 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dagli avanzi di gestione degli esercizi precedenti e dalle quote di iscrizione e contribuzione dei Soci, di privati o di Enti pubblici nazionali e internazionali, all’uopo destinati, nonché dai beni acquistati con tali entrate e da eventuali proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione occasionalmente  rivolti anche a non associati dietro pagamento di corrispettivo.

Art. 7 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell’Associazione:
1) L’Assemblea Generale
2) Il Comitato Direttivo
3) Il Presidente
4) Il Segretario
5) Il Comitato Scientifico

6) Il Tesoriere

Tutti gli incarichi sociali sono a titolo gratuito.

Art. 8 – FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. L’Assemblea Generale è costituita dai Soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da altro Socio in possesso di requisiti necessari. Ogni associato potrà essere portatore al massimo di due deleghe.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L’Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Comitato Direttivo, una volta all’anno – entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale o in concomitanza con il Congresso Nazionale – per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo dell’esercizio in corso.

L’Assemblea Generale deve essere convocata mediante avviso da inviare per posta elettronica (o cartacea per i Soci che non hanno comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica), o pubblicazione sul sito dell’Associazione, o affissione dell’avviso presso la sede sociale, o tramite altri mezzi elettronici atti alla massima diffusione dell’evento. L’avviso deve contenere l’indirizzo del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti all’ordine del giorno, e deve essere comunicato agli associati nei modi sopra indicati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Tale termine, in caso di motivata urgenza, potrà essere ridotto a cinque giorni.

Nell’avviso verrà pure indicata la data per la seconda convocazione, per l’eventualità che in occasione della prima l’Assemblea non potesse validamente costituirsi.

L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo; il Segretario del Comitato fungerà da Segretario dell’Assemblea.

L’Assemblea Generale delibera a maggioranza. In prima convocazione è necessaria la presenza di almeno metà degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

In ogni caso, per le delibere attinenti alle modifiche statutarie, fatta eccezione per lo scioglimento, sarà necessaria la presenza e il voto della metà più uno degli associati per la prima convocazione e la presenza della maggioranza degli associati e la maggioranza dei due terzi degli stessi per la seconda convocazione.

L’Assemblea è straordinaria quando è convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 9 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA GENERALE

 L’Assemblea Generale:

–nomina a scrutinio segreto i componenti del Comitato Direttivo;
–approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, unitamente alla relazione del Comitato   Direttivo;

–delibera sulla perdita della qualifica di socio per esclusione;

–delibera lo scioglimento dell’Associazione e la contestuale nomina dei liquidatori;
–delibera su quant’altro riservato alla sua competenza dal presente Statuto e su tutte le questioni sottoposte al suo esame dal Comitato Direttivo.

 

Art. 10 – COMITATO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da cinque membri che durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Per assicurare la continuità della gestione della Associazione, il Presidente uscente, se non rieletto come componente del Comitato Direttivo, partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo senza diritto di voto durante il suo primo anno di esercizio ed eventualmente anche successivamente su richiesta del Comitato Direttivo.

Il Comitato elegge tra i suoi membri il Presidente e il Segretario anche, eventualmente, con funzione di Tesoriere. Se nel corso del quadriennio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a rimpiazzarli chiamando a far parte del Consiglio prioritariamente i primi dei non eletti della graduatoria delle votazioni.

 

Art. 11 – COMPITI DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo:

  1. formula le direttive per i piani dell’attività dell’Associazione e per le iniziative da adottare ai fini del conseguimento delle finalità istituzionali;
  2. approva il programma annuale di attività dell’Associazione e la relativa previsione di spesa;
    3. predispone il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo e la relazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio (o in concomitanza con il Congresso Nazionale) e provvede, in seguito all’approvazione da parte dell’Assemblea, alla pubblicazione nel sito istituzionale dell’Associazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e degli incarichi retribuiti conferiti dalla MITHS nell’esercizio a cui è riferito il bilancio consuntivo;
  3. delibera sull’ammissione dei nuovi Soci;
  4. delibera sulla determinazione delle quote sociali da sottoporre all’Assemblea Generale;
  5. delibera sull’ammissione dei Sostenitori e sull’ammontare delle loro contribuzioni annuali;
    7. nomina al suo interno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
  6. convoca l’Assemblea;
  7. conferisce incarichi ad hoc a soci che collaborino con il Consiglio Direttivo per il funzionamento della Società;
  8. delibera in genere su tutte le questioni inerenti la gestione dell’Associazione.
    Il Comitato Direttivo, nel caso in cui venga a conoscenza di atti compiuti da parte di un Socio che contrastino con gli impegni assunti con la propria iscrizione alla Associazione (nell’ambito della sua specifica qualifica associativa) o che comunque possano recare nocumento all’immagine della Associazione stessa, può in relazione alla gravità dei comportamenti in oggetto:
    a) formulare un richiamo formale nei confronti del Socio diffidandolo dal proseguire e/o ripetere i comportamenti sottoposti a giudizio;
  9. b) richiedere al Socio di rettificare/smentire pubblicamente dichiarazioni o atti da lui intrapresi;
    Il Comitato Direttivo può delegare proprie attribuzioni al Presidente e al Segretario o ad altri consiglieri; non possono tuttavia essere delegate le attribuzioni di cui ai punti 2 e 3, nonché le attribuzioni riguardanti i punti a e b del precedente paragrafo.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono convocate dal Presidente mediante posta elettronica a ciascun consigliere, contenente l’indirizzo del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti all’ordine del giorno, da inviarsi non meno di cinque giorni liberi dalla data fissata; tale termine, in caso di motivata urgenza, potrà essere ridotto a un giorno. Le riunioni del Comitato Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal membro più anziano di età e sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti: in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Sono valide le riunioni tenute tramite sistemi di videoconferenza o audioconferenza purché garantiscano l’identificazione dei partecipanti e la loro costante possibilità di intervento. In tal caso il Comitato Direttivo si intenderà riunito presso la sede dell’Associazione.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

 

Art. 12 – IL PRESIDENTE

Il Presidente presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea; convoca l’assemblea dei Soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione.

 

Art. 13 – IL SEGRETARIO

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e qualora rivesta anche la carica di tesoriere, cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

 

Art. 14 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine dell’esercizio deve essere redatto, a cura del Comitato Direttivo, il bilancio consuntivo dell’esercizio e il bilancio preventivo dell’esercizio successivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale.

 

Art 15 – COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è costituito dai Soci Fondatori e dal Consiglio Direttivo.  Il Comitato Scientifico esprime ove richiesto dallo Statuto, o, ove richiesto con decisione dall’Assemblea dei Soci Didatti, la valutazione preliminare istruttoria per gli atti di competenza dell’Assemblea dei Soci Didatti. Il Comitato Scientifico raccoglie dalla Segreteria della Associazione le informazioni necessarie a verificare l’effettivo mantenimento della qualifica di Socio Didatta; in caso di rilevato inadempimento di tali obblighi, ne fa relazione all’Assemblea dei Soci Didatti per le opportune azioni.
Inoltre, il Comitato Scientifico verifica e controlla in generale la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica dell’Associazione, secondo gli indici di produttività scientifica validati dalla comunità scientifica internazionale.

Art. 16 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale con il voto favorevole di due terzi dei Soci in prima convocazione e dei due terzi dei presenti in seconda convocazione. Contestualmente l’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che delibereranno in ordine alla devoluzione del patrimonio. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 – REGOLAZIONE DEGLI EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSE

Qualsiasi Socio che ricopra cariche istituzionali e ruoli rappresentativi o direzionali nell’Associazione non può ricoprire cariche o farsi promotore di iniziative private o pubbliche che siano in conflitto di interesse con l’Associazione, salvo autorizzazione motivata del Comitato Direttivo. Nel caso in cui un membro del Comitato Direttivo si trovi in una condizione di potenziale conflitto di interesse non partecipa alla relativa deliberazione.